Tempo fa abbiamo parlato dei passi necessari per trasferire la tua residenza fiscale all'estero.
Oggi approfondiamo l'argomento e trattiamo una domanda che molti si pongono.
Iniziamo il ragionamento stabilendo che sei un imprenditore italiano con residenza fiscale all'estero.
Vendi a clienti italiani, e ti chiedi se devi pagare in Italia le tasse sul reddito prodotto vendendo ai tuoi clienti italiani.
Considera che si tratta di una materia in continua e rapida evoluzione. Ma la questione è importante soprattutto se svolgi attività di tipo digitale, dematerializzate, e magari i clienti italiani sono la maggior parte.
Per iniziare ti ricordo una cosa ovvia ma importante.
Devi distinguere la tua situazione come individuo, dalla situazione della società con cui gestisci il tuo business.
Ognuno di noi paga le sue tasse personali, e compie gli adempimenti fiscali personali, nel paese dove è fiscalmente residente. Scopri in questo post quando sei fiscalmente residente fuori dall’Italia.
I tuoi redditi potranno essere frutto di lavoro dipendente, autonomo, o del tuo ruolo di socio, proprietario o amministratore della tua società.
La tua società, quella con cui gestisci il tuo business, avrà la sua residenza fiscale e gli adempimenti fiscali nel paese in cui è fiscalmente residente.
Oggi chiariamo se devi pagare le tasse in Italia quando vendi a clienti Italiani, e sei fiscalmente residente all’estero come persona.
È sempre consigliabile usare una società, ma in tutti i paesi, normalmente, puoi iscriverti come self-employed e svolgere la tua attività di consulenza e/o vendere prodotti o servizi.
Se la tua residenza fiscale è fuori dall’Italia, pagherai le tasse per le vendite che fai a clienti Italiani, nel paese dove hai la residenza fiscale e la ditta individuale.
Se non hai una stabile organizzazione in Italia, come definita di seguito, non dovrai pagare le tasse in Italia.
Inoltre, se sei fiscalmente residente in uno dei paesi a tassazione territoriale non pagherai tasse sui redditi prodotti altrove, che siano frutto di lavoro autonomo o che siano riconducibili all’attività di una società costituita altrove. Tra questi paesi ti ricordo Panama, Malesia, Guatemala, e molti altri. Ci sono poi molte situazioni intermedie.
Ti confermo che ti conviene usare un veicolo (società) che separa la tua situazione giuridica personale da quella del tuo business. Tra i vantaggi, come sai, la separazione dei debiti, crediti e patrimonio, e l’opportunità di creare combinazioni vantaggiose nelle quali la tua residenza è in un paese, e la tua società in un altro.
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Ti confermo che ti conviene usare un veicolo (società) che separa la tua situazione giuridica personale da quella del tuo business. Tra i vantaggi, come sai, la separazione dei debiti, crediti e patrimonio, e l’opportunità di creare combinazioni vantaggiose nelle quali la tua residenza è in un paese, e la tua società in un altro.
Anche se tu sei residente all’estero come persona, potrebbe la tua società essere considerata fiscalmente residente in Italia?
Lo Stato Italiano, come gli altri stati, vuole proprio questo. Vuole la residenza fiscale della tua società per ampliare la base impositiva e riscuotere le imposte frutto del tuo lavoro.
Ci sono leggi nazionali e convenzioni internazionali che danno risposta alla domanda o stanno tentando di darla.
La questione è molto attuale e riguarda soprattutto le grandi aziende dell’Internet (per esempio Google e Facebook) che hanno sede in paesi a fiscalità competitiva e vendono prodotti e servizi in paesi dove non è vantaggioso avere la propria sede.
Lo Stato Italiano ha sottoscritto la convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure BEPS dell’OCSE, ma (dicembre 2018) non ha ancora ratificato la Convenzione.
Per cui in questo momento (gennaio 2019) la situazione è la seguente.
L’ art. 73, comma 3 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) dice che:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.”
È sufficiente che si realizzi una sola di queste tre circostanze perché la residenza fiscale della società sia in Italia.
Nel caso di cui parliamo, nessuna delle prime due circostanze si realizza. Infatti abbiamo stabilito che la tua società non è costituita in Italia e tu, amministratore, e gli altri eventuali soci, non avete residenza in Italia.
Quindi, resta solo da considerare l’oggetto principale della tua attività.
Per stabilire se si trova nel territorio dello stato si utilizza il concetto di Stabile Organizzazione.
Quindi una società ha la residenza fiscale in Italia se, in Italia, ha una stabile organizzazione. In questo caso dovrà rispettare gli obblighi di bilancio, dichiarazione dei redditi e versamento delle imposte, in Italia.
In Italia la definizione di stabile organizzazione è disciplinata dall’art. 162 del TUIR.
La legge di bilancio del 2018 ha modificato questa norma e ha ampliato la portata del concetto di Stabile Organizzazione senza però fare definitiva chiarezza.
1. La stabile organizzazione materiale si realizza quando la società ha una sede fissa d'affari, sedi della direzione, succursali, uffici, cantieri, cave, fabbriche e le attività di gestione e supervisione o spazi fisici stabilmente dedicati allo svolgimento dell'attività di impresa.
La legge di bilancio 2018, ha introdotto la lettera f-bis al comma 2 dell’art. 162 del TUIR, prevedendo che anche una
“significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”
possa configurare una stabile organizzazione.
Questa modifica amplia l’ambito della stabile organizzazione in un modo che però non fa chiarezza definitiva.
Per trovare chiarezza si fa riferimento ai lavori preparatori del Parlamento dove si parla di
"elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell'attività che hanno la finalità dichiarata di impedire, a opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di stabile organizzazione”.
2. La stabile organizzazione personale si configura invece quando l'impresa estera (la tua) utilizza persone, in Italia, che hanno il potere giuridico di concludere contratti commerciali, e deve trattarsi della loro principale attività.
La modifica introdotta all’art. 162 del TUIR con la legge di Bilancio 2018, ha ampliato le fattispecie che realizzano questa circostanza. Il punto è che se hai un'organizzazione di vendita con persone attive in Italia che propongono i tuoi prodotti e servizi, allora hai una stabile organizzazione, e la tua società ha la sua residenza fiscale in Italia.
Oggi un giovane freelancer che è fiscalmente residente in Thailandia, può vendere siti web a clienti italiani. Allo stesso modo Facebook e Google, dalle loro sedi fuori dall’Italia, vendono servizi di pubblicità alle imprese italiane.
Come ti dicevo, l’Italia ha sottoscritto la Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure BEPS dell’OCSE, ma si è riservata di recepire solo alcune delle norme.
Inoltre, a Dicembre 2018 concluso, non ha ancora ratificato la Convenzione.
In questo contesto in evoluzione, con la legge di Bilancio 2019, il Parlamento Italiano ha approvato una versione della Web Tax che tassa i fatturati prodotti da aziende che vendono servizi digitali con fatturato globale superiore a 750 milioni di Euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano.
Si tratta di una norma disegnata per acquisire le imposte delle grandi aziende dell’Internet e forse, almeno per il momento, tu che leggi questo articolo non ti trovi ancora in queste condizioni.
Ma chissà cosa ti riserva il futuro.
Foto: Sharon McCutcheon, Domenico Loia, Rawpixel.
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[…] La questione della residenza fiscale personale è complessa e semplice allo stesso tempo. Ti ho già parlato della residenza fiscale personale in Italia, e di come sta evolvendosi la questione della residenza fiscale del tuo business. […]